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ON LINE LE F.A.Q Assemblee Sezionale 2020 a disposizione di tutti gli associati.

 

Domande frequenti assemblea sezionale.

Le presenti domande e le conseguenti risposte intendono fornire indicazioni a tutti gli associati in vista delle prossime Assemblee Elettive Sezionali, ma non costituiscono in alcun modo una interpretazione autentica delle norme regolamentari, la cui applicazione spetta unicamente all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Elettiva e, in caso di reclamo, agli Organi Disciplinari. 1) Chi deve fissare la data dell’assemblea sezionale elettiva e quale periodo deve decorrere tra la lettera di fissazione e la data prevista per l’assemblea? La data di svolgimento di ogni singola Assemblea sezionale elettiva è fissata dai competenti Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali mediante comunicazione scritta da inviare ai Presidenti Sezionali o loro facenti funzioni e al Presidente dell’AIA. Tra la predetta comunicazione e la data fissata deve intercorrere un periodo di almeno 45 giorni, al fine di consentire, almeno un mese prima della data dell’assemblea, le previste dimissioni degli associati con incarichi di nomina in ambito nazionale e regionale/provinciale che intendono candidarsi alla carica di Presidente di sezione (v. art. 13 comma 3 Reg. AIA e art. 1 comma 4 Reg. Elettivo). 2) Il Presidente di un Comitato Regionale o Provinciale aveva fissato la data di svolgimento dell’Assemblea elettiva di una sezione per il periodo compreso tra il 10 novembre ed il 6 dicembre 2020 e, per effetto della sospensione delle Assemblee da tenersi in tale periodo disposta, da ultimo, dal C.U. n. 71 del 6 novembre 2020, lo stesso Presidente ha fissato la nuova data in un giorno successivo al 6.12.2020. In tale ipotesi, devono trascorrere sempre i 45 giorni tra il nuovo provvedimento del Presidente CRA/CPA e la data di svolgimento dell’Assemblea? No, come previsto nel C.U. n. 67 del 30 ottobre 2020 e confermato nel C.U. n. 71 del 6 novembre 2020, il periodo di 45 giorni decorre, senza alcuna interruzione, dalla data del primo provvedimento di fissazione della data di svolgimento dell’Assemblea elettiva e, quindi, in ipotesi di nuova fissazione per effetto della sospensione di cui ai predetti CC.UU. non devono decorrere ulteriori 45 giorni tra la data del nuovo provvedimento e quella dell’Assemblea, posto che il rispetto del predetto termine è assicurato con riferimento alla data del primo provvedimento di fissazione. 3) Quali incombenti deve svolgere il Presidente di Sezione, o suo facente funzione, una volta ricevuta la lettera del Presidente Regionale o Provinciale con la comunicazione della data fissata per l’assemblea elettiva sezionale? Deve immediatamente affiggere copia della comunicazione del Presidente Regionale o Provinciale all’albo sezionale (v. art. 1 comma 3 Reg. Elettivo). Si consiglia, in analogia a quanto previsto dall’art. 20, comma 3, Reg. AIA per la lettera di convocazione delle assemblee, di attestare la data di avvenuta affissione con la sottoscrizione della predetta comunicazione da parte del Presidente di sezione e di almeno un componente del Collegio dei Revisori sezionali. Atteso che, allo stato, l’accesso alle Sezioni è reso difficile o, addirittura, precluso dai noti provvedimenti , è fortemente raccomandato che la lettera del Presidente Regionale con la fissazione della data sia tempestivamente comunicata agli associati tramite “Sinfonia4Y”. 4) Può un associato che intenda candidarsi richiedere ed ottenere dalla segreteria sezionale l’elenco degli associati aventi diritto al voto con l’indicazione degli indirizzi e dei recapiti telefonici per poter svolgere attività di propaganda in vista dell’Assemblea elettiva? Sì. Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento, tutti gli associati autorizzano l’utilizzo dei propri dati personali “per le sole finalità interne “ dell’Associazione e tra esse rientra l’attività di propaganda e proselitismo che ciascun associato può svolgere in qualsiasi forma dopo la formale indizione delle assemblee elettive (art. 40, comma 4 lett. o). La comunicazione dei predetti dati è, peraltro, condizionata ad una dichiarazione scritta con cui il richiedente si obblighi ad utilizzare gli stessi solo per l’attività di propaganda della propria candidatura, con espresso divieto di ogni altra forma di utilizzo e di trasmissione dei dati a terzi. 5) La data fissata per lo svolgimento dell’assemblea sezionale elettiva è la stessa in cui si terrà l’assemblea ordinaria? Sì, in quanto il C.U. n. 63 di data 23 ottobre 2020 dispone che, per le ragioni legate alla situazione epidemiologica in corso, l’assemblea sezionale elettiva deve essere tenuta in unica sessione con quella ordinaria. 6) Come e quando si deve convocare l’assemblea sezionale elettiva? Il Presidente di Sezione in carica, o in sua assenza, il Vice Presidente sezionale o il commissario straordinario deve convocare l’assemblea elettiva, in unica sessione con quella ordinaria, almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea mediante comunicazione scritta riportante l’ordine del giorno da inviare obbligatoriamente tramite il portale informatico AIA (“Sinfonia4Y”) e da affiggere all’albo sezionale (v. art. 20 Reg. AIA e art. 1 comma 4 Reg. Elettivo). Ulteriori facoltativi mezzi di comunicazione della lettera di convocazione (consegna a mani, servizio postale, ecc.) non sono vietati, ferma l’obbligatorietà dell’invio tramite il portale informatico “Sinfonia4Y”. 7) Quali devono essere i punti dell’ordine del giorno dell’assemblea sezionale ordinaria da tenersi in unica sessione con quella elettiva da inserire nella lettera di convocazione? I primi argomenti da trattare sono quelli dell’assemblea ordinaria (v. art. 1 comma 4 Reg. Elettivo) e, pertanto, la lettera di convocazione deve necessariamente contenere, per primo, l’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria, con i seguenti punti: a) esame e votazione della relazione tecnica e associativa del Presidente di Sezione, b) esame e votazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 e c) elezione di due componenti del Collegio dei Revisori sezionali per il quadriennio 2020/2024. Inoltre, è possibile inserire nell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria gli ulteriori argomenti previsti dall’art. 21, comma 3 lett. d), Reg. AIA (entità quote associative, ecc.). La stessa lettera di convocazione prosegue, poi, con l’ordine del giorno dell’Assemblea sezionale elettiva, che prevede unicamente l’elezione del Presidente di Sezione per il quadriennio olimpico 2020/2024 e, ove spettante sulla base del numero degli iscritti alla Sezione alla data del 30.6.2019, l’elezione di uno o più Delegati Sezionali all’Assemblea Generale. 8) Quali decisioni deve assumere il Presidente dell’Assemblea ordinaria in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe? Nessuna: il Presidente dell’Assemblea dà atto e verbalizza i risultati delle votazioni sul bilancio consuntivo e sulla relazione tecnico/associativa del Presidente di Sezione e passa all’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Sezionali, senza adottare alcun provvedimento, spettante al Comitato Nazionale (v. art. art. 21 commi 4 e 8 Reg. AIA). 9) In ipotesi di svolgimento dell’Assemblea Sezionale elettiva nel periodo compreso tra il 1° ed il 12 gennaio 2021 ogni richiamo “alla data del trenta giugno dell’anno precedente” previsto dai vigenti Regolamenti per gli effetti ivi previsti deve intendersi alla data del 30 giugno 2019 ovvero alla data del 30 giugno 2020? Come disposto dal C.U. n. 67 di data 30 ottobre 2020, ad ogni effetto regolamentare la “data del trenta giugno dell’anno precedente” va intesa con riferimento al 30 giugno 2019, tenuto conto della data di indizione delle Assemblee elettive, poi prorogata per effetto della nota situazione epidemiologica, e della necessità di applicare a tutte le assemblee la medesima normativa. 10) Su quale base si determina il numero minimo (16%) o massimo (20%) dei sottoscrittori le candidature a Presidente Sezionale? Le schede di candidatura a Presidente Sezionale devono riportare un numero di sottoscrizioni pari alla percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla Sezione alla data del 30.6.2019 (art. 22 comma 6 Reg. AIA e art. 3 comma 1 lett. d Reg. Elettivo). 11) E’ valida la singola sottoscrizione della scheda di candidatura a Presidente sezionale da parte di un associato non avente diritto al voto, perché moroso nel pagamento delle quote associative, sospeso, minorenne, ecc.? No, la sottoscrizione deve essere effettuata da associati della Sezione aventi diritto al voto (art. 22 comma 6 Reg. AIA e art. 3 comma 1 lett. d Reg. Elettivo) e l’eventuale sottoscrizione da parte di associato non avente diritto al voto non potrà essere computata ai fini della determinazione del quorum di presentazione di cui alla domanda precedente. Qualora una sottoscrizione non valida venga accertata dal Collegio dei Revisori all’atto della presentazione della candidatura, di tale circostanza dovrà essere fatta annotazione nella scheda, con contestuale invito al candidato a regolarizzare la situazione nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento elettivo (in caso di morosità la sanatoria è possibile solo a fronte di pagamento delle quote entro il giorno antecedente l’assemblea). La definitiva valutazione della validità o meno della sottoscrizione spetta al Presidente dell’Assemblea Elettiva, avvalendosi dell’ufficio di presidenza (art. 5 comma 3 Reg. Elettivo). 12) Un associato firma sia la scheda di presentazione di un candidato Presidente sia la scheda di un altro candidato Presidente: per il conteggio dei firmatari la presentazione (16-20% degli associati alla data del 30.6.2019) tali firme sono tutte invalide ? Ciascun associato può firmare una sola scheda di candidatura, ma nel caso sopra indicato di una sottoscrizione di due schede è valida solo la firma rilasciata a favore del candidato la cui scheda di candidatura viene consegnata per prima al Collegio dei Revisori Sezionali; la firma per il candidato la cui scheda venga presentata per seconda non può essere conteggiata ai fini del computo del limite minino del 16% degli associati (v. art. 3 comma 1 lett. d Reg. Elettivo). 13) Un associato, già appartenente alla Sezione alla data del 30 giugno 2019, compie 18 anni il giorno fissato per l’elezione: può votare? Sì, alla data dell’elezione è maggiorenne e può, quindi votare, essendo soddisfatto pure l’ulteriore requisito dell’appartenenza alla Sezione alla data di svolgimento dell’Assemblea elettiva (v. art. art. 2 comma 1 Reg. Elettivo). 14) Un maggiorenne associato all’A.I.A. alla data del 30 giugno 2019 si è trasferito presso un’altra Sezione in una data successiva al giorno 1 luglio 2019: può votare per l’elezione del Presidente Sezionale e del Delegato Sezionale della nuova Sezione di appartenenza? Sì, in quanto sono soddisfatti entrambi i requisiti previsti dal Regolamento e, vale a dire, l’appartenenza alla nuova Sezione alla data delle elezioni e l’appartenenza all’A.I.A. alla data del 30 giugno 2019 (v. art. 2, comma 1, Reg. Elettivo). 15) Un maggiorenne diventa associato dell’A.I.A. in una data successiva al giorno 1 luglio 2019: può votare per l’elezione del Presidente Sezionale? No, in quanto pur essendo appartenente alla Sezione alla data delle elezioni manca il requisito dell’appartenenza all’A.I.A. alla data del 30 giugno 2019 (v. art. 2, comma 1, Reg. Elettivo). 16) Quali quote e quando deve pagare un associato per evitare la morosità e la perdita del diritto a votare ? Il Regolamento elettivo (art. 2, comma 2) rimanda all’art. 40, comma 3 lett. m), del Regolamento AIA, il quale dà facoltà ad ogni associato di versare le quote entro il mese di marzo o per l’intero anno solare o per il primo semestre e, in tale ultima ipotesi, di versare il saldo del secondo semestre entro il mese di settembre. Lo stesso Regolamento prevede che dalle predette scadenze gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative sono “considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie”, a nulla rilevando che il procedimento disciplinare per tale motivo possa essere promosso solo in un secondo momento. Essendo ormai scaduto ogni termine per il pagamento delle quote associative per l’anno 2020, hanno diritto al voto nelle Assemblee elettive sezionali solo gli associati che fino al giorno antecedente l’assemblea hanno comunque versato le quote associative per l’intero anno solare 2020, indipendentemente dalla data di pagamento. Sono, viceversa, da considerare morosi ai fini del Regolamento elettivo tutti gli altri associati che non si trovino in tale situazione. 17) Può votare un associato destinatario di un provvedimento disciplinare di ritiro tessera emesso in primo grado ed avverso il quale è pendente, alla data dell’assemblea elettiva, impugnazione avanti l’Organo disciplinare competente ? No, il provvedimento disciplinare di ritiro tessera è immediatamente esecutivo, anche in pendenza di impugnazione (v. art. 53 comma 6 Reg. AIA). Analogo principio vale per ogni altro provvedimento di sospensione disciplinare in essere alla data dell’assemblea elettiva. 18) Può votare un associato destinatario di un provvedimento di non rinnovo tessera (NRT) emesso dal Comitato Nazionale per inidoneità tecnica per uno dei motivi previsti dall’art. 52 Reg. AIA, ivi compreso il mancato superamento dei corsi di qualificazione ed aggiornamento per Osservatori Arbitrali, anche se, alla data dell’assemblea elettiva, è pendente il termine per proporre istanza di revoca ovvero è pendente la procedura di revoca avanti il Comitato Nazionale ? No, il provvedimento di non rinnovo tessera è immediatamente valido ed efficace con la sua adozione da parte del Comitato Nazionale e, dunque, da tale data il destinatario non è più un associato alla Sezione con la conseguente perdita del diritto di voto (art. 2 comma 1 Reg. Elettivo), anche se, alla data dell’assemblea, è ancora pendente il termine per proporre istanza di revoca ovvero è già stata promossa dal destinatario del provvedimento di NRT la procedura di revoca (v. art. 11 e art. 52 Reg. AIA). 19) Può votare un associato che, alla data dell’assemblea sezionale elettiva, sia sospeso dall’attività tecnica con provvedimento ai sensi dell’art. 11 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici (NFOT)? Sì, i provvedimenti di sospensione di cui all’art. 11 delle NFOT hanno natura prettamente tecnica, sono adottati dall’Organo Tecnico per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali non aventi rilievo disciplinare e comportano la sospensione dal solo impiego tecnico e, pertanto, non incidono in alcuno modo sugli aspetti associativi e sul diritto dell’associato alla piena partecipazione alla procedura elettorale. 20) Possono partecipare all’assemblea sezionale ordinaria e a quella elettiva gli associati non aventi diritti al voto e, in caso affermativo, possono proporre interventi? Sì, possono partecipare all’assemblea, sia ordinaria che elettiva, tutti gli associati iscritti alla Sezione alla data del suo svolgimento anche se privi del diritto di voto perché minorenni, associati AIA dal 1° luglio 2019 in poi, sospesi con provvedimento disciplinare o in via cautelare, morosi nel pagamento delle quote sezionali (v. art. 20 comma 6 Reg. AIA). Non possono, viceversa, partecipare all’assemblea i destinatari di provvedimento disciplinare di ritiro tessera ovvero di provvedimento di non rinnovo tessera disposto dal Comitato Nazionale anche se sono pendenti le procedure, rispettivamente, di impugnazione e di revoca, attesa la già notata natura immediatamente esecutiva dei provvedimenti in parola. Gli associati non aventi diritto di voto possono, dunque, partecipare alle assemblee, ma non possono proporre alcun intervento nel corso delle stesse, in forza di specifica previsione regolamentare disposta sia per gli associati soggetti a sospensione disciplinare (v. art. 54 comma 3 Reg. AIA) sia per tutti gli altri associati esclusi dall’elettorato attivo (art. 2 comma 2 Reg. Elettivo). 21) Possono partecipare e votare all’assemblea sezionale ordinaria e a quella elettiva gli arbitri fuori ruolo e possono proporre la propria candidatura a Presidente Sezionale e/o Delegato Sezionale? Sì, gli arbitri fuori ruolo, in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti ad altra causa di esclusione dall’elettorato attivo, possono partecipare e votare nelle assemblee ordinaria ed elettiva, nonché intervenire nel corso delle stesse. Possono, altresì, proporre la propria candidatura alla carica di Presidente di Sezione e/o di Delegato sezionale purché abbiano rinunciato, almeno un mese prima della data dell’Assemblea elettiva, agli incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori (v. art. 13 comma 3 e art. 51 comma 4 Reg. AIA). 22) E’ necessario che il Collegio dei Revisori Sezionali debba svolgere le attività previste dal Regolamento Elettivo con tutti i suoi componenti? No, dal Regolamento elettivo si evince che le attività di ricezione atti e candidature possono essere svolte singolarmente dal Presidente e/o da un Componente, Le attività collegiali di valutazione della regolarità delle candidature e di verifica degli aventi diritto vanno effettuate alla presenza di almeno due componenti, come si evince dal Regolamento dell’AIA (v. art. 35). In caso di impedimenti o assenza di un componente si può procedere alla sua surroga, con le modalità previste dal Regolamento a seconda che si tratti di componente eletto o nominato (v. art. 35 Reg. AIA e art. 2 comma 5 Reg. Elettivo). 23) Un associato con un incarico di nomina (componente CRA, componente Settore Tecnico, componente CDS, ecc.) può candidarsi a Delegato Sezionale e, in caso di elezione, deve dimettersi dalla carica di nomina ? No, non vi è alcun vincolo per la candidatura a Delegato Sezionale, né sussiste alcun divieto di cumulo tra la carica elettiva di Delegato Sezionale (destinata ad esaurirsi con la partecipazione all’Assemblea Generale) e qualsiasi altra carica di nomina, anche a livello nazionale, e, dunque, il Delegato sezionale eletto potrà continuare la propria attività tecnica o associativa di nomina, fatta salva ogni diversa incompatibilità prevista da altre norme regolamentari (v. art. 38 comma 3 Reg. AIA). 24) Qual è il quorum per la regolare costituzione dell’Assemblea sezionale in prima e in seconda convocazione? E’ necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi dopo un intervallo di almeno un’ora, di almeno un terzo dei medesimi aventi diritto al voto (art. 5 comma 1 Reg. Elettivo). 25) I candidati a Presidente Sezionale, anche se hanno già ricoperto tale carica per meno di tre mandati, e il Delegato Sezionale quale maggioranza devono ottenere per essere eletti? Il Regolamento Elettivo (art. 5 comma 11) non impone alcun quorum e precisa che risultano eletti i “candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti dei presenti accreditati” e, pertanto, richiede solo il conseguimento, appunto, del maggior numero di voti. 26) I candidati a Presidente Sezionale che hanno ricoperto tale carica per più o tre mandati quale maggioranza devono ottenere per essere eletti e su quale base la stessa va determinata? Il candidato che abbia ricoperto la carica di Presidente sezionale per tre o più mandati deve ottenere, per essere eletto, una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti dei presenti accreditati (v. art. 5, comma 14, Reg. Elettivo). 27) Un candidato, che ha già ricoperto la carica di Presidente sezionale in un mandato di durata inferiore a due anni e un giorno e in due o più mandati con durata quadriennale piena, deve ottenere la maggioranza non inferiore al 55% dei voti dei presenti accreditati per essere eletto Presidente Sezionale? Sì, il vigente Regolamento tiene conto solo del numero dei mandati e prescinde completamente dalla loro durata, quadriennale ovvero inferiore: pertanto, in tale ipotesi il candidato ha già ricoperto la carica di Presidente Sezionale per tre mandati e, pertanto, deve ottenere la maggioranza non inferiore al 55% dei voti dei presenti accreditati per essere eletto. 28) Un candidato, che ha già ricoperto la carica di Presidente sezionale per un mandato e, dopo un intervallo temporale di qualsiasi durata, per altri due o più mandati, ma non è il Presidente uscente, deve ottenere la maggioranza non inferiore al 55% dei voti dei presenti accreditati per essere eletto Presidente Sezionale? Sì, il vigente Regolamento tiene conto solo del numero dei mandati e prescinde completamente dal fatto che essi siano stati o meno consecutivi e che il candidato sia il Presidente uscente o meno: pertanto, in tale ipotesi il candidato ha già ricoperto la carica di Presidente Sezionale per tre mandati e, pertanto, deve ottenere la maggioranza non inferiore al 55% dei voti dei presenti accreditati per essere eletto. Peraltro, il numero dei mandati quale Presidente Sezionale va computato con riferimento ai soli mandati effettuati a seguito di procedura elettiva e non per nomina, in forza delle norme regolamentari da tempo abrogate. 29) In un’assemblea elettiva in cui vi sia un candidato che ha già ricoperto la carica di Presidente per tre o più mandati, il candidato che non ha ricoperto tale carica per tre o più mandati che abbia riportato il maggior numero dei voti dei presenti accreditati è eletto anche se non raggiunge la maggioranza del 55%? Sì, per il candidato che non ha ricoperto la carica di Presidente sezionale per tre o più mandati è sufficiente ottenere il maggior numero dei voti dei presenti accreditati (v. art. 5 comma 14 Reg. Elettivo). 30) In un’assemblea elettiva in cui vi sia un candidato che ha ricoperto la carica di Presidente sezionale per tre o più mandati e siano stati espressi 100 voti dei presenti accreditati, quali sono le varie maggioranze con cui i vari candidati possono essere eletti ? In ipotesi di un solo candidato che ha ricoperto la carica di Presidente sezionale per tre o più mandati: a) se ottiene 55 voti, è eletto; b) se ottiene 54 voti o meno, non è eletto e la nuova assemblea va tenuta entro trenta giorni e il candidato che ha ricoperto la carica di Presidente per tre o più mandati non può candidarsi. In ipotesi di due candidati, di cui uno ha ricoperto la carica di Presidente sezionale per tre o più mandati: a) se il candidato già Presidente ottiene 55 voti o più, lo stesso è eletto; b) se l’altro candidato ottiene 51 voti o più (e il candidato già Presidente 49 o meno), è eletto il candidato che non ha ricoperto la carica di Presidente per tre o più mandati; c) se il candidato già Presidente ottiene tra 51 e 54 voti e l’altro candidato tra 49 e 46, nessun eletto e la nuova assemblea va tenuta entro trenta giorni e il candidato che ha ricoperto la carica di Presidente per tre o più mandati non può candidarsi. In ipotesi di tre o più candidati, di cui uno ha ricoperto la carica di Presidente sezionale per tre o più mandati: a) se il candidato già Presidente ottiene 55 voti o più, lo stesso è eletto; b) se un candidato non Presidente ottiene 34 voti o più, il candidato già Presidente 33 voti (o meno) e l’altro candidato 33 voti (o meno), è eletto il candidato non Presidente che ha riportato il maggior numero di voti dei presenti accreditati (34); c) se il candidato già Presidente ottiene 34 voti (o più ma meno di 55) e gli altri candidati 33 voti (o meno) ciascuno, nessun eletto e la nuova assemblea va tenuta entro trenta giorni e il candidato che ha ricoperto la carica di Presidente per tre o più mandati non può candidarsi (art. 14 comma 3 Reg. AIA e art. 5 comma 14 Reg. Elettivo). 31) Nella elezione del Presidente sezionale in cui non vi si sia un candidato già Presidente per tre o più mandati e del Delegato Sezionale, chi risulta eletto in caso di parità di voti? Risulta eletto il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica (art. 5 comma 12 Reg. Elettivo). 32) Nella elezione contestuale del Presidente sezionale e del Delegato Sezionale, è nulla la scheda che indichi quale Presidente un nominativo estraneo ai candidati ammessi e quale Delegato un nominativo corretto tra i candidati ammessi? No, resta valido il voto correttamente espresso per il Delegato Sezionale, mentre è nullo il voto per il Presidente sezionale (art. 8 comma 4 Reg. Elettivo). 33) Quando entra in carica il Presidente di Sezione eletto e quali sono gli incombenti spettanti al Presidente uscente? Il Presidente di Sezione eletto entra nell’esercizio delle proprie funzioni all’atto della sua proclamazione in sede assembleare e della contestuale sottoscrizione per accettazione nel relativo verbale (art. 10 Reg. Elettivo). Il Presidente uscente deve, peraltro, assicurare quanto necessario per un regolare passaggio delle consegne, in conformità ai principi di correttezza, probità e rispetto dei ruoli istituzionali previsti dall’art. 40 del Regolamento AIA, e, in particolare, entro giorni quindici dalla elezione del nuovo Presidente deve redigere il verbale di passaggio di gestione con consegna di tutta la documentazione indicata all’art. 6 del Regolamento amministrativo. 34) L’elezione del Presidente comporta la decadenza dei Consiglieri Sezionali e del C.D.S.? Sì. Per effetto di quanto disposto nel C.U. n. 75 di data 29 maggio 2020 in deroga alla norme ordinarie, la durata del Consiglio Direttivo Sezionale e, dunque, dei consiglieri, ivi compresi quelli con funzioni di Vice Presidente, è stata prorogata sino alla data dell’Assemblea elettiva sezionale. Peraltro, ai sensi dell’art. 24 comma 8 Reg. AIA, i Consiglieri restano in carica in prorogatio per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Sezionale da parte del Presidente eletto.